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di Stefano Caranfa (a cura di)

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#9 - 17/02/2023

Perequazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni consiste nella rivalutazione delle stesse per adeguarle all’aumento del costo della vita. Tale adeguamento viene effettuato con cadenza annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno. Entro il 20 novembre, attraverso un decreto ministeriale viene fissato l’indice di rivalutazione definitivo per l’anno precedente e quello provvisorio per l’anno in corso. La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, ossia il meccanismo che si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti di cui è titolare, erogati dall’INPS e dagli altri Enti previdenziali, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni, e viene ripartita su ciascun trattamento in misura proporzionale.

Per l’anno 2023 l’indice di rivalutazione provvisorio delle pensioni è stato fissato nella misura del 7,3%. La legge di Bilancio 2023 prevede una rivalutazione parziale per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo: pertanto, al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita, in prima battuta, nella misura pari al 100%, ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di 2.101,52 euro, cioè fino a 4 volte l’importo del trattamento minimo. Invece, i trattamenti pensionistici di importo superiore al predetto limite, saranno rivalutati secondo il seguente meccanismo previsto dalla Legge di Bilancio:

• 85% fino a 5 volte il Trattamento Minimo (pari a 525,38 euro nel 2022);
• 53% fino a 6 volte il Trattamento Minimo;
• 47% fino a 8 volte il Trattamento Minimo;
• 37% fino a 10 volte il Trattamento Minimo;
• 32% oltre 10 volte il Trattamento Minimo.

Rivalutazione eccezionale pensioni minime anni 2023-2024
In aggiunta alla perequazione annuale, allo scopo di contrastare gli effetti negativi derivanti dall’aumento del tasso di inflazione, è riconosciuto un ulteriore incremento transitorio per il biennio 2023-2024, volto a tutelare i pensionati il cui trattamento pensionistico complessivo lordo sia pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo, fissato in euro euro 525,38 per il 2022. Tale ulteriore incremento è del 1,5% per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, e del 2,7% per l’anno 2024. Se il trattamento pensionistico complessivo del pensionato è superiore al trattamento minimo (€525,38 euro) è comunque attribuito allo stesso un aumento, nel 2023 e nel 2024, in misura pari alla differenza tra quanto percepito e il trattamento minimo maggiorato dalla rivalutazione eccezionale nel 2023 e nel 2024. L’incremento transitorio è riconosciuto su ciascuna mensilità in pagamento da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la 13^ mensilità. Questi ulteriori aumenti non rilevano, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

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