Bonus Psicologo
Il decreto Milleproroghe 2022 (art. 1-quater, comma 3 DL 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022) ha introdotto il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. Bonus psicologo) per offrire un sostegno alle persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica a seguito dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, a beneficio quindi di coloro che intraprendono percorsi di psicoterapia svolti presso specialisti iscritti all’Albo degli Psicologi-Psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.
Il bonus, con la legge di bilancio del 2023, è stato rifinanziato per il 2023 e 2024, innalzandone il limite massimo da 600 a 1.500 euro a persona.
I richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
• essere residenti in Italia;
• disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità non
superiore a 50mila euro.
Il sussidio è rivolto prioritariamente alle persone con fasce Isee più basse (senza Isee non è possibile accedere), prevedendo un’assegnazione delle somme, in caso di parità del valore ISEE, secondo l’ordine di arrivo delle domande.
Il sussidio è riconosciuto una sola volta in favore del richiedente, per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e fino a concorrenza della somma massima assegnata, riparametrata in base al valore ISEE in base a criteri che saranno stabiliti da un decreto ministeriale.
In caso di accoglimento della domanda, l’interessato riceverà un codice univoco da consegnare al professionista presso cui svolge la sessione di psicoterapia. Sarà il professionista a dare conto ai fini del pagamento.
L’importo riconosciuto all’interessato deve essere fruito entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda; decorso detto termine, il codice univoco sarà annullato.