Reddito di Cittadinanza
La legge di bilancio del 2023 ha previsto l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, quando interverrà una riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione lavorativa. Per il 2023 sono state comunque introdotte alcune significative novità per tale prestazione. Il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (invece delle attuali 18 rinnovabili). Tale limite non si applica però ai nuclei familiari con minorenni o disabili o soggetti con almeno 60 anni di età. Inoltre, la legge, per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni, tenuti alla sottoscrizione del “patto per il lavoro” e del “patto per l’inclusione sociale” e non altrimenti esonerati, ha introdotto l’obbligo di partecipazione a un corso di formazione o di riqualificazione professionale, per un periodo di 6 mesi. La mancata frequenza di tali corsi comporta la decadenza dal beneficio. Le persone tra i 18 e i 29 anni di età, che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico (ovvero l’istruzione impartita per almeno 10 anni), potranno percepire il Reddito di Cittadinanza a condizione che frequentino percorsi di istruzione funzionali all’ adempimento di tale obbligo. Ancora, è stato previsto che la componente del Reddito di Cittadinanza, corrisposta fino a un massimo di euro 3.360 annui ai nuclei familiari con abitazione in locazione, venga pagata direttamente al locatore; le modalità di attuazione di tale norma sono demandate a un decreto ministeriale da emanare entro il 2 marzo 2023. Qualora i beneficiari del Reddito di Cittadinanza stipulino contratti di lavoro stagionale o intermittente, il reddito percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro, non va comunicato all’INPS e non rileva ai fini dell’importo del Reddito di Cittadinanza stesso. I Comuni, nell’ambito dei “progetti utili alla collettività” (PUC), sono tenuti a impiegare tutti i percettori del Reddito di Cittadinanza anziché, come in precedenza, almeno un terzo. Altra novità legislativa è la decadenza dal Reddito di Cittadinanza già al rifiuto della “prima offerta” e non della seconda invece, come in precedenza. L’offerta di lavoro deve comunque essere congrua (d.lgs. 150/2015).