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di Stefano Caranfa (a cura di)

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#6 - 30/01/2023

Opzione Donna

Una delle forme di accesso al pensionamento anticipato è costituita dall’Opzione Donna che consente, alle donne lavoratrici del settore privato o pubblico, dipendenti o autonome, di avere una ”riduzione” sui requisiti pensionistici ordinari, a patto di accettare il calcolo dell’assegno con il sistema interamente contributivo.
La legge 29.12.2022, n. 197 - legge di bilancio 2023, ha prorogato l’Opzione Donna di un ulteriore anno, introducendo maggiori vincoli rispetto al passato e limitando l’accesso solo ad alcune categorie di lavoratrici ritenute meritevoli di una particolare tutela, similmente a quanto avviene per altre forme di accesso alla pensione agevolate come per l’Ape Sociale e per i cd. Lavoratori Precoci. L’accesso al predetto trattamento pensionistico sarà pertanto consentito, da gennaio 2023, alle sole lavoratrici che si troveranno in una delle seguenti condizioni:

- essere una “caregiver” e svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o ad un parente di primo grado (o anche di secondo grado in alcuni casi particolari) convivente, con handicap in situazione di gravità;

- essere titolari di una invalidità civile pari almeno al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;

- essere una lavoratrice licenziata o dipendente di aziende per le quali è aperto un tavolo di confronto nelle sedi opportune per la gestione della crisi aziendale.

Anche il requisito anagrafico è stato rimodulato ed uniformato rispetto alle versioni precedenti, mentre il requisito contributivo, pari a 35 anni di contribuzione versata, risulta confermato. Pertanto, con la legge n.197/2022 i requisiti per tale prestazione sono:

- al 31 dicembre 2022, unitamente alle suddette “condizioni soggettive”, le lavoratrici interessate dovranno aver compiuto 60 anni di età (sia le lavoratrici dipendenti che quelle autonome) e possedere almeno 35 anni di contribuzione;

- il requisito di base anagrafico dei 60 anni scende però di 1 anno (59 anni) in presenza di 1 figlio e di 2 anni (58 anni) in presenza di 2 o più figli;

- per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, è previsto il requisito anagrafico dei 58 anni a prescindere dal numero dei figli.

Naturalmente i predetti requisiti più stringenti previsti dalla nuova Legge di Bilancio, relativi all’Opzione donna, non riguardano coloro che hanno già raggiunto entro il 31 dicembre 2021 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle leggi previgenti (58/59 anni di età unitamente a 35 di contributi). E ciò ancorché la decorrenza della pensione anticipata si collochi successivamente al 31 dicembre 2022. Per tali lavoratrici nulla è cambiato: potranno continuare ad uscire dal mondo del lavoro senza il rispetto dei nuovi requisiti imposti dalla legge di bilancio 2023.
Infine, restano confermate le “finestre mobili” già esistenti. Pertanto, resta confermato il periodo di slittamento di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome tra il momento di maturazione dei requisiti utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.

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