Sistemazione e verifica del demanio civico.
I procedimenti amministrativi. Assegnazione a categoria e gestione.
Terminate le operazioni di verifica, con la riacquisizione al patrimonio del Comune e/o dell’Associazione agraria dei terreni elencati nel Ruolo di quelli proposti per la reintegra, ed esaurita l’eventuale fase contenziosa, promossa dalle opposizioni dei cittadini entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della verifica demaniale - avvenuta nel nostro Comune il 5 maggio 2009 -, l’ufficio amministrativo regionale provvede ad assegnare a categoria i beni oggetto della verifica stessa, sulla base degli accertamenti e proposte del perito demaniale.
È il caso di accennare che, entro la stessa data dei 60 giorni dalla data dell’avviso, anche il Comune di Scanno, con una deliberazione del Consiglio Comunale, avrebbe potuto e dovuto produrre le osservazioni e le contestazioni alle risultanze del Piano di verifica, alla luce delle incongruenze riscontrabili già all’epoca negli atti depositati.
L'assegnazione è disposta con provvedimento amministrativo che deve contemperare «i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico» di nomina regionale» (artt. 14 legge 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 35 regolamento approvato con Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332).
L’art. 11 della legge del 1927 prevede, infatti, la destinazione dei terreni di proprietà collettiva in due categorie: - categoria A: terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente; - categoria B: terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
Prima dell’assegnazione, tutti i beni in proprietà collettiva sono inalienabili, imprescrittibili e soggetti al divieto di mutamento di destinazione. Vige, infatti, il principio del dovere di conservazione dei beni civici nella loro struttura e funzionalità in attesa della definitiva sistemazione.
Con l’assegnazione a categoria, il regime dei beni collettivi si diversifica, anche se ciò di fatto non avviene, perché i terreni di categoria B) dovrebbero essere ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti attraverso la quotizzazione, che è ormai ferma da tempo o addirittura non prevista dalle leggi regionali.
Le terre di categoria A), cioè i boschi ed i pascoli, con l’assegnazione a categoria, continuano ad appartenere alla collettività e sono soggetti al rigoroso regime di inalienabilità, indisponibilità ed imprescrittibilità degli usi, come disciplinati dal regolamento degli usi civici.
Per i terreni di categoria A) è solo ammessa la possibilità di concessioni precarie a terzi, allorché eccedano i bisogni della popolazione e limitatamente a tale parte eccedente.
In via eccezionale, però, l’art. 12 della legge del 1927 prevede, disciplinando il mutamento di destinazione e la alienazione delle terre di categoria A), la possibilità che nel corso della gestione delle terre civiche di tale categoria sorga l’esigenza di dare ad esse una diversa destinazione da quella originaria, con possibilità anche di alienazione, con le modalità previste dalle singole leggi regionali.
Nella Regione Abruzzo, la legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 disciplina, all’articolo 6, la procedura amministrativa per i “mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche”, indicando le modalità di presentazione delle istanze da parte dei cittadini.
È questa la prassi seguita da anni presso il Comune di Scanno, chiamato, con propria deliberazione del Consiglio Comunale, ad esprimere il “suo definitivo avviso sulle istanze” prodotte dai cittadini per “riscattare” un terreno che prima il Piano Guetti del 1974 ed ora il Piano Accili hanno considerato come bene da reintegrare alla proprietà collettiva.
La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte del Servizio regionale degli Usi Civici, delibera sulla concessione o alienazione dei terreni, autorizzando il Comune a stipulare gli atti conseguenti ed alla riscossione del prezzo di concessione o di vendita, il cui ricavato, vincolato a favore della Regione, è destinato alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed alle spese per le verifiche demaniali.
L’articolo 6 della legge regionale stabilisce che “l’alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni”.
Il comma 8 di tale articolo aggiunge che “Il mutamento di destinazione e l’alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell’ambito delle finalità agroforestali richiamate dall’art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti …”.
Molto brevemente è opportuno citare gli strumenti per la risoluzione dei problemi di uso civico, che sono sempre stati, e sono tuttora due, e cioè la legittimazione e l’affrancazione.
La legittimazione, non essendo ammissibile l’istituto dell’usucapione, è l’istituto in base al quale oggi la Giunta regionale riconosce la proprietà ad un soggetto privato, e cioè il diritto reale del concedente, quello che era del feudatario.
Al Progetto di verifica demaniale redatto dal geom. Accili è allegato il “Ruolo dei terreni abusivamente occupati proposti per la legittimazione”. È allegato, ma soltanto per la Frazione di Frattura, il “Ruolo dei terreni già legittimati nel possesso della Frazione Frattura”, indicati nell’ordinanza sottoscritta dal Commissario Regionale degli Usi Civici a seguito del primo Piano demaniale redatto dal geom. Angelo Sidoni.
All’epoca della pubblicazione nel 2009 dell’ultimo Progetto demaniale i cittadini interessati avrebbero dovuto presentare l’istanza per la legittimazione dei “propri” terreni inclusi in tale elenco. Anche tali istanze, come le opposizioni al Piano, sono depositate ancora presso gli Uffici della Regione.
L’affrancazione, invece, è l’istituto che riguarda il diritto di uso civico che grava sul terreno. In poche parole, per essere assoluti proprietari di un terreno già concesso dal feudatario occorre l’applicazione di entrambi gli istituti, e cioè la legittimazione, per il diritto del concedente e l’affrancazione, per il diritto di uso civico: solo a seguito di entrambi gli istituti si riunisce la semplice e piena proprietà in capo a un singolo soggetto. Naturalmente in altre ipotesi, come, ad esempio, un terreno di proprietà privata gravata da uso civico sarà sufficiente la sola affrancazione. L’istituto dell’affrancazione è previsto anche per lo scioglimento della promiscuità dei diritti sui cosiddetti terreni “cesinati”, per i quali il Comune di Scanno risulta essere “direttario”, mentre i cittadini sono indicati come titolari dei diritti di “livello”.