Sistemazione e verifica del demanio civico.
I procedimenti amministrativi. La verifica.
Dopo aver esaminato brevemente la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in Il GazzettinoOnline della Valle del Sagittario del 21 agosto 2018), ritengo opportuno soffermarci sul procedimento amministrativo di sistemazione definitiva delle terre c.d. di uso civico o terre collettive, che si articola in tre fasi: conoscitiva (verifica), sistemazione e recupero delle terre, assegnazione a categoria e gestione, previste dalla stessa legge e dai regolamenti di attuazione.
All'accertamento dei beni collettivi si procede a mezzo di istruttorie storiche e verifiche che hanno per oggetto la ricerca dell'antica consistenza dei beni. Le operazioni, che nel sistema della legge del 1927 erano disposte dal Commissario per gli usi civici, sono ora di competenza degli uffici regionali degli usi civici e sono descritte agli artt. 29 e 30 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che contiene il regolamento per l’esecuzione della legge 1766/1927 sugli usi civici.
Ricordiamo che l’art. 2 della legge 1766/1927 recita testualmente “... ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purché l'esercizio dell’uso non sia cessato anteriormente al 1800.". Ne discende, pertanto, che il Perito demaniale deve per prima cosa ricercare negli archivi storici la “prova documentale” dell’esistenza degli usi civici sul territorio comunale; “... si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali” (art. 29 Reg. 332/1928).
Quando esamineremo le relazioni storico-giuridiche che accompagnano i due Progetti di verifica demaniale di Scanno Capoluogo e della Frazione di Frattura, soprattutto quelli redatti dal Geom. Angelo Sidoni tra il 1937 ed il 1939, ci renderemo conto della inconsistenza di una tale ricerca documentale da parte dei periti, che ha determinato le conseguenze che possiamo facilmente immaginare e che ancora oggi ci portano a discutere sul problema degli usi civici.
Completata la istruttoria storica, il Perito demaniale procede alla ricognizione dei fondi ed alla individuazione dei confini, in base ai documenti originali, catasti antichi e recenti, servendosi se necessario di indicatori locali. Il perito forma quindi il ruolo dei possessori privati distinguendo le occupazioni arbitrarie dai possessi legittimi. Per le occupazioni arbitrarie accerta innanzitutto se sussistono i requisiti di legge per la legittimazione (migliorie, possesso decennale, non interruzione del demanio, e in caso affermativo determina il canone. In difetto propone la reintegra delle terre “arbitrariamente” occupate al Comune o all’Associazione agraria ed accerta la misura dei frutti indebitamente percetti dall'occupatore, da restituire al Comune o all’Ente gestore.
L'ufficio amministrativo regionale (prima della riforma operata con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e successivamente con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 competente era il Commissario Regionale per gli Usi Civici) esaminata la relazione del Perito verificatore e previe le rettifiche del caso, ne ordina il deposito presso la segreteria del Comune o dell'Ente gestore e la notifica individuale soltanto ai possessori proposti per la reintegra o la legittimazione. Nel termine di trenta giorni, rispettivamente dal deposito o dalla notifica della relazione di verifica, possono essere proposte opposizioni, domande di bonario rilascio o istanze di legittimazione. È quanto avvenuto nel 2009 a Scanno, con la pubblicazione del “Progetto di sistemazione e verificazione dei terreni demaniali del territorio comunale” redatto dal geom. Marcello Accili. Ed ancor prima, con la pubblicazione del Piano demaniale redatto nell’anno 1974 dal perito Dino Guetti.
Se l’opposizione investe diritti soggettivi, che si riferiscono all’esistenza, natura ed estensione dei diritti, qualità del suolo (demanialità civica) o appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, essa va decisa dal Commissario Regionale per il riordino degli Usi Civici in Abruzzo in sede giudiziaria (art. 29, secondo comma, legge 1766/1927).
Qualora riguardi interessi legittimi, ad esempio la possibilità o meno di legittimare un fondo, la misura dei canoni, l’ordine di reintegra, etc., l’opposizione è risolta con provvedimento amministrativo regionale, ricorribile al TAR.
Le opposizioni proposte nel 2009 dai numerosi cittadini scannesi avverso il Progetto di verifica demaniale Accili non risultano ancora esaminate dal Commissario degli Usi Civici e, fino a qualche mese fa, le stesse erano ancora depositate presso gli uffici regionali degli Usi Civici di Pescara.
Nell'opposizione alla verifica l’onere di dimostrare la qualità privata del fondo spetta al cittadino opponente che deve provare con la documentazione in suo possesso, il diritto di proprietà esclusiva. La giurisprudenza dei Commissari degli Usi Civici tende, infatti, a seguire questa soluzione, (con il conferimento dell’incarico ai CTU - Consulenti Tecnici d’Ufficio per accertare l’attendibilità della documentazione prodotta), data l'ampiezza e la complessità degli accertamenti amministrativi condotti dal Perito demaniale attraverso le indagini, che verrebbero vanificate qualora su di esse incombesse al soggetto opposto, cioè il Comune o l’Ente gestore (e rivendicante in senso sostanziale la presenza degli usi civici) anche l'onere della prova.