Gli Usi Civici a Scanno e Frattura

di Roberto Nannarone

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#2 - 13/08/2018

Cosa sono gli usi civici?

Prima di esaminare le leggi che regolamentano la materia e la giurisprudenza che si è addentrata nella soluzione dei problemi, per arrivare, infine, ad analizzare la situazione dei progetti demaniali che riguardano Scanno e Frattura, è opportuno fare il punto sull’argomento, affinché ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando.
Gli Usi Civici sono diritti medievali che ci portiamo dietro da più di mille anni. Inventati dagli antichi signori che vivevano nei loro castelli, riscuotevano i tributi e facevano lavorare i servi della gleba.

I diritti d’uso civico sono di variegata tipologia e di molteplici denominazioni e hanno in comune tutti l’essere originati a seguito del crollo dell’impero romano, che ha lasciato l’intera Europa senza potere centrale, senza leggi, in preda del potere del più forte, che è stato poi caratterizzato dall’incastellamento e cioè dall’affermazione di un dominio di fatto su spazi di terreno più o meno vasti.

L’inizio della classe nobiliare e del feudo è proprio qui: quando qualcuno con la forza delle armi scacciava tutti i nemici da una zona, si arroccava in una fortificazione a sua difesa, e dichiarava di essere proprietario di tutto il terreno che poteva essere raggiunto dai suoi armigeri.
Ovviamente il feudatario nel castello aveva bisogno di drenare le risorse dei territori di sua proprietà, e allora cominciarono ad elaborarsi una serie di diritti reali, tutti molto diversi, che però erano consoni alla mentalità immota che ha congelato la civiltà dal crollo dell’impero romano fino al nostro Rinascimento.
Il signore concedeva al servo della gleba il diritto di coltivare il terreno con l’obbligo di versare un canone, una utilità, e così creando la primitiva suddivisione dei diritti sul terreno tra il diritto perpetuo del feudatario concedente, e il diritto perpetuo dell’utilizzatore, che era però anche un dovere.

Napoleone Bonaparte, e successivamente anche il nostro Paese, ha abrogato tutto, inventandosi la tipizzazione dei diritti reali, che sono ufficialmente quelli che noi conosciamo: proprietà, usufrutto, uso abitazione, servitù prediali ed enfiteusi. L’Imperatore schiacciò la feudalità, cancellando quindi tutti i diritti medievali sui quali si teneva in piedi il feudalesimo, ma non lo fece per gli usi civici, che differiscono dagli altri diritti aboliti da Napoleone solo per una caratteristica: l’essere a favore non dei nobili bensì di collettività, comuni, abbazie, così da far ritenere a Napoleone di non dover toccare questi enti collettivi, concentrandosi sui feudatari. Non ricompresi nell’elenco ufficiale dei diritti cancellati, erano destinati alla graduale soppressione. Napoleone Bonaparte non poteva immaginare che il nostro legislatore con la recente legge 20 novembre 2017, n. 168, fosse di parere contrario.

La legge fondamentale che regolava gli usi civici e ne imponeva la liquidazione è la n. 1766 del 16 giugno 1927 che ora, il nostro legislatore, con legge 20 novembre 2017 n. 168 ha inteso ribaltare.

La legge del 1927 dispone che gli usi civici in senso stretto non possono variare nel loro contenuto e nella loro estensione e, ad eccezione solo degli usi civici di pesca, sono destinati alla liquidazione, a seguito della pubblicazione del Progetto demaniale di verifica proposto dal perito demaniale può essere oggetto di opposizione: nel nostro ordinamento, cioè, non è prevista in via generale la conservazione di una proprietà della terra divisa tra il privato e la collettività.

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