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di Stefano Caranfa (a cura di)

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#27 - 29/05/2023

Contributi previdenziali a carico del lavoratore: aumento dell’esonero

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (legge 29 dicembre 2022, n. 197) è incrementato di quattro punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

L’INPS, con il messaggio 24 maggio 2023, n. 1932, fornisce le indicazioni per determinare la riduzione contributiva e le istruzioni operative per esporre i dati nel flusso UNIEMENS.
Pertanto, alla luce di questa novità legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (II semestre 2023), il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di 6 (anziché 2) punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 (anziché 3) punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

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